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La normativa ambientale per la tutela delle acque dall'inquinamento stabilisce che, preventivamente all'attivazione dello scarico, debba essere conseguita specifica autorizzazione che fissa i limiti quali-quantitativi degli inquinanti scaricati.
La normativa vigente effettua una distinzione delle acque reflue in base alla loro origine:

  • Acque reflue domestiche, ovvero le acque “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
  • Acque reflue assimilabili alle domestiche, ovvero le acque che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi possono essere considerate come acque reflue domestiche
  • Acque reflue industriali, ovvero le acque “provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche

Ai sensi del D.Lgs n° 152 del 3/04/2006 (art. 124 c. 4) gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e pertanto non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, purché conformi alle prescrizioni del Regolamento comunale dei Servizi e degli Scarichi nelle Pubbliche Fognature ed al Regolamento dell'Autorità d'Ambito.

Cosa serve

Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura derivanti dai siti di bonifica dei terreni inquinati sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione allo scarico (D.Lgs. 152/2006 parte quarta).

Modulo per lo scarico di acque reflue industriali

Modulistica

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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