REQUISITI PER L’ACCESSO NEGLI ALLOGGI DI ERP
I requisiti per l’accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla
data di presentazione della domanda;
a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente
Può chiedere l’assegnazione il richiedente che sia:
a.1) cittadino italiano;
a.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
a.3) familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
b) residenza o sede dell’attivita’ lavorativa
Può chiedere l’assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune presso il quale presenta la domanda.
Il soggetto iscritto all’AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi. Il richiedente scritto all’AIRE
entro 3 mesi dal provvedimento di assegnazione, è tenuto ad occupare l’alloggio, pena la decadenza dell’assegnazione prevista all’art.25, comma 7, L.R. 24/2001.
I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali tra Comuni aderenti a UCMAN, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi ERP.
c) limiti alla titolarita’ di diritti reali su beni immobili
I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari,complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze delnucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella
facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo. L’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell’art. 76 del
D.PR. n.445/2000.
Non preclude l’assegnazione di alloggio ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il
diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario
dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al
Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso
dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di
separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla Legge n.76/2016, o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi
d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di
cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
e) requisito del reddito del nucleo avente diritto
Il requisito del reddito si articola in due componenti: l’ISEE e il patrimonio
mobiliare.
Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi della vigente normativa sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente) risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS, nel
rispetto dei valori determinati dalle apposite delibere regionali in materia;
Al fine dell’accesso nell’ERP entrambi i valori, sia l’ISEE che il patrimonio
mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l’assegnazione dell’alloggio ERP.
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:
- l’ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.
La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all’accesso prevede che i requisiti devono
essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione.
I limiti di reddito relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare sono definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016:
a) Il valore ISEE per l’accesso non deve essere superiore a € 17.154,00;
b) Il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a € 35.000,00.